La valutazione della sicurezza strutturale è obbligatoria nei seguenti casi:
1. In funzione della destinazione d’uso, per tutti gli edifici strategici (ospedali, caserme, municipi, ecc.) e per tutti gli edifici rilevanti quali scuole, oratori, teatri, cinema, chiese, centri commerciali, strutture sanitarie, socio-assistenziali (RSA), ricreative, sportive, culturali e destinate all’erogazione di pubblici servizi, quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc. (OPCM n. 3274/2003);
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2. Per la progettazione ed esecuzione di interventi di riparazione, adeguamento e miglioramento strutturale, statico e/o sismico (NTC18 di cui al D.M. 17.01.2018).
E’ questo il caso in cui ricade l’intervento finalizzato alla riduzione della classe di rischio sismico (miglioramento sismico);
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3. Per i luoghi di lavoro (L. n. 122/2012 – D. Lgs. n. 81/2008);
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4. In presenza anche solo di una delle seguenti criticità strutturali: cedimenti del terreno di fondazione; fessure e lesioni negli elementi portanti; errori di progettazione e/o di esecuzione; cambio della destinazione d’uso; significative deformazioni e/o riduzione della capacità resistente a causa di azioni ambientali (sisma, vento, neve, temperatura) o azioni accidentali (urti, incendi, esplosioni); degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali; situazioni di funzionamento anomalo.
E’ questo il caso in cui i Vigili del Fuoco rilasciano un verbale di accertamento con richiesta di verifiche e/o di approfondimento.
Questo è anche il caso di esito negativo dell’analisi di primo livello (check-up) nella redazione del CIS, Certificato di Idoneità Statica (Comune di Milano).